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Foggia obbligo di indossare mascherine all'aperto e nuove disposizioni




Foggia obbligo di indossare mascherine all'aperto e nuove disposizioni

Foggia obbligo di indossare mascherine all'aperto e nuove disposizioni

Di seguito l'ordinanza emessa dai Commissari

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree anche all’aperto in alcune aree della città ed ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 nel periodo natalizio 2021 e di inizio anno 2022
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO
VISTO l’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 giugno 2021, “Ulteriori misure Pag. 1 di 5 ORD/2021/00131 urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”, secondo cui, “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con
conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 28 ottobre 2021, che ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021, le misure di cui alla predetta Ordinanza del 22 giugno 2021;
VISTO l’art. 11 c. 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede che può essere disposta, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;
PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, ha approvato nella seduta del 14/12/2021 il decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
CONSIDERATO che:
- allo stato attuale, l’indice di diffusione del SARS-CoV-2 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà, nelle strade e piazze del centro della città di Foggia, secondo la tradizione sociale, culturale e religiosa, un intenso afflusso di pubblico, con frequente possibilità di transiti e stazionamenti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto e conseguente impossibilità di garantire il necessario distanziamento interpersonale;
- detto incremento considerevole di presenze di persone all’aperto sarà, secondo quanto registrato negli anni precedenti, particolarmente concentrato in alcune aree interessate da eventi, attività commerciali e pubblici esercizi di maggior richiamo ubicati anche in zone diverse da quelle centrali;
- in applicazione del principio generale della massima precauzione, per quanto la Regione Puglia e, per essa la Città di Foggia, risulti inserita in “zona bianca”, appare necessario mantenere elevato il livello di attenzione in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale;
- in data 20 dicembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza anche del Direttore Generale dell’ASLFG, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti sui dati concernenti l'andamento del contagio da SARS-CoV-2 a livello locale, ed è stata condivisa l’opportunità di garantire, anche mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, l’applicazione e l’implementazione delle misure di prevenzione in essere;
RITENUTO che:
- nel rispetto del principio di proporzionalità, nella situazione sopra descritta è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, ed in particolare quelle volte a rendere effettiva, attraverso univoche indicazioni ai cittadini, la portata applicativa concreta di quanto previsto dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 giugno 2021 Pag. 2 di 5 ORD/2021/00131 in tema di obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto, quale misura di prevenzione necessaria in tutti i casi in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- pertanto, allo scopo di prevenire un’ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale della città di Foggia, occorre adottare, nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, la misura di prevenzione dell’obbligo di indossare anche nei luoghi all’aperto le mascherine nelle aree della città e nelle fasce orarie in cui è presumibile che altrimenti il distanziamento interpersonale non possa essere adeguatamente assicurato, nonché ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID19, al fine di evitare ogni forma di assembramento;
VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4, 4-bis, e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;
VISTO l’art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
VISTO altresì l’art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;
CONSIDERATO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Foggia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

ORDINA
dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 02:00
1. l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto nelle aree di circolazione sotto riportate:
Via Dante; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola, Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via D’Addedda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, Parco San Felice, V.le Michelangelo, P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di Vittorio, Via Bari;
2. il divieto di allestimento e di svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento musicale e diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. “D.J. set” ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
3. Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua, in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi oggetto di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
4. L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) è disposto anche nei mercati all’aperto, nella villa comunale e nei parchi giochi comunali, nelle fasce orarie e nelle giornate di apertura degli stessi;
In ogni caso è disposto l’obbligo anche all’aperto di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, manifestazioni, mercatini natalizi, fiere, attrazioni di vario genere, esposizioni, flashmob e qualsiasi altro evento all’aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 ed all’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021.
Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile necessariamente senza l’uso del ridetto dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00.

AVVERTE CHE
Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 e relative sanzioni accessorie.
DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Foggia;
- la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata anche ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
-Regione Puglia;
-Prefetto della Provincia di Foggia;
-Questore di Foggia;
-Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia;
-Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
-Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
-Servizio Integrato Attività Economiche,
-Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR della Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto.

Per la Commissione Straordinaria
I componenti
dott.ssa Magno Marilisa
dott. Sebastiano Giangrande
Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 Legge 235/2010 - Codice dell’Amministrazione Digitale

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