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Divorzio istantaneo: la Corte di Cassazione dà il via libera


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Divorzio istantaneo: la Corte di Cassazione dà il via libera

Tra le più significative novità della recente riforma del Codice di procedura civile vi sono anche quelle relative al tentativo di velocizzare e snellire il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio.
Attraverso l'inedito meccanismo previsto dal nuovo art. 473 bis n.49 C.P.C., ora ci si può rivolgere al Tribunale introducendo cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio.
La ratio del nuovo istituto risponde certamente ad un'esigenza più volte sollevata e rappresentata nelle sedi opportune ma, nondimeno, ha scatenato un vivace dibattito sulla, sua effettiva portata, sia nell'avvocatura che, soprattutto, presso gli Organi Giudicanti.
Ebbene, il 17 ottobre 2023 la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità, introdotta con la cd. Riforma Cartabia, di chiedere con una sola ed unica domanda la contestuale pronuncia di separazione e divorzio.
Tale sentenza, la n. 28727/2023, rappresenta probabilmente lo spartiacque in una vicenda che stava creando non poche perplessità, ponendo in primis fine alle contrastanti interpretazioni poste in essere dai Tribunali Ordinari e, di fatto, rendendo pienamente operativa la riforma fortemente voluta dall'ex Ministro della Giustizia, Marta Cartabia.
La pronuncia della Suprema Corte, sollecitata dal Tribunale Ordinario di Treviso, risolve le difficoltà interpretative emerse sul tema, eliminando le incertezze emerse nei vari Tribunali e le conseguenti disparità di trattamento riscontrate sul territorio nazionale.
Difatti, in questi mesi i Tribunali Italiani si sono pronunciati in maniera decisamente contrapposta.
A tal uopo si segnalano le pronunce dei Tribunali di Milano, Vercelli e alla Genova, favorevoli possibilità di presentare domanda contestuale di separazione e divorzio.

Di senso opposto, tuttavia, si segnalano altre sentenze di diversi Tribunali, fra tutte la Sentenza del 15 maggio 2023 emessa dal Tribunale di Firenze che, invece, non ha ritenuto possibile il cumulo delle domande sancito dalla nuova norma.
Dunque, la Cassazione, giudicando ammissibile un ricorso presentato da parte di una coppia con una "domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha posto fine, definitivamente, ai succitati contrasti giurisprudenziali, ristabilendo, di fatto, un criterio univoco di interpretazione dell'art. 473-bis n. 49 cod. proc. civ.
In conclusione, ciò che appare evidente la predilezione della Corte di Cassazione verso il favor libertatis e l'autonomia negoziale dei coniugi e, al contempo, verso il risparmio tendenziale di energie processuali.
Detto ciò, ci si augura che tale autonomia si realizzi concretamente e non accada, invece, che taluni divorzi "rapidi" finiscano col divenire dei contratti per adesione, in cui la forza contrattuale di un coniuge rende fittizio il consenso dell'altro.

(Elda Panniello)

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