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Il caso Chiara Ferragni




Il caso Chiara Ferragni

Il caso Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane è balzata agli onori della cronaca una vicenda che ha interessato uno dei personaggi più noti del nostro Paese, ossia la celebre influencer italiana Chiara Ferragni, la quale a metà dicembre è stata sanzionata per pubblicità ingannevole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunemente chiamata Antitrust.
Per il noto personaggio, però, lo spiacevole episodio non si è chiuso con una semplice multa.
Difatti, nelle scorse ore è stata diffusa la notizia secondo cui la Ferragni, che nel frattempo si era impegnata a donare un milione di euro all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, è indagata (unitamente ad Alessandra Balocco) dalla Procura di Milano per “truffa aggravata dalla minorata difesa” per il caso della promozione dei pandori Balocco.
Sotto la lente d’ingrandimento dell’indagine, nonché dell’opinione pubblica, è posta la campagna promozionale di una linea di pandori di Balocco, la c.d. “Pandoro Pink Christmas”, risalente al 2022.
Attraverso tale campagna promozionale, Chiara Ferragni e Alessandra Balocco pubblicizzarono la vendita del pandoro come iniziativa benefica in favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino, lasciando intendere che la vendita di ciascun pandoro contribuisse ad una donazione all’ospedale. In realtà, secondo le indagini, la quota della donazione era già stata determinata in precedenza da Balocco, a prescindere dalle vendite.
In sostanza, il consumatore, considerato contraente debole, ha acquistato un prodotto con la convinzione di contribuire ad un’operazione benefica, in realtà già impostata e organizzata sotto ogni punto di vista, circostanza posta alla base dell’ipotesi di “minorata difesa”.
Ma entrando nello specifico, cos’è la truffa e, con riferimento al caso Ferragni, la truffa aggravata?
La truffa, fattispecie prevista dal nostro Codice Penale all’art. 640 c.p., è un reato comune e, in quanto tale, può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta descritta dalla suindicata norma.
Tale fattispecie, dunque, incrimina chiunque, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, a cui corrisponde il danno di colui che subisce l’indebita sottrazione patrimoniale.
Esistono diverse forme di truffa, tra le quali la truffa c.d. aggravata, disciplinata dall’art. 640 bis c.p., che recita “ …la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee…”.
Trattasi, dunque, di circostanza aggravante della fattispecie di truffa e non una autonoma figura di reato, non mutando, di fatto, gli elementi essenziali del reato base.
Attraverso l’art. 640 bis c.p., difatti, viene introdotto solamente un oggetto materiale specifico, prevedendo il legislatore che la condotta oggetto del reato riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni dello stesso tipo.
In definitiva, si parla di truffa aggravata in taluni casi specifici, ovvero se il fatto è commesso ai danni dello Stato e/o altro Ente Pubblico, se commesso suscitando nella vittima il timore di un pericolo immaginario o se, infine, viene commesso approfittando di determinate circostanze relative alla vittima (età, posizione ecc.) e/o di tempo e luogo.

(Elda Panniello)

(foto tratta da pagina fb)

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