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Riforma sulle donazioni




Riforma sulle donazioni

Riforma sulle donazioni

La legge di bilancio 2024 riforma le donazioni, intervenendo sull’azione di restituzione e introducendo, sul punto, una novità di estrema rilevanza con riferimento all’ambito successorio.
Ebbene, viene eliminata l’azione di restituzione, diminuendo in tal modo le garanzie degli eredi legittimari e, contestualmente, tutelando maggiormente i terzi acquirenti.
Nello specifico, attraverso l’abolizione dell’azione di restituzione viene impedito agli eredi legittimari di sottrarre il bene al terzo acquirente.
Sul punto, si ricorda che gli eredi legittimari (coniuge, figli e in loro assenza gli ascendenti) hanno diritto a una certa quota dell’eredità e, di fatto, i trasferimenti effettuati con le donazioni, pur essendo attuati in vita, hanno effetto sul patrimonio ereditario.
Pertanto, gli eredi legittimari possono, nel caso in cui le donazioni abbiano ridotto la c.d. quota di legittima, esercitare in giudizio l’azione di riduzione, al fine di ottenere quanto previsto dalla legge
Tale azione di riduzione può essere esercitata fino a dieci anni dopo l’apertura della successione e, perciò, in questo lasso di tempo i beni oggetto della donazione possono essere venduti dal donatario a terzi acquirenti.
Orbene, prima della riforma, l’esercizio dell’azione di restituzione consentiva agli eredi di riprendersi il bene trasferito sottraendolo anche al terzo acquirente e/o nuovo proprietario, al quale era riconosciuta in ogni caso la facoltà di rivalersi contro il donatario venditore, dopo esser stato privato del bene acquistato.
L’azione di restituzione, dunque, tutela al massimo i diritti degli eredi legittimari ma, al contempo, crea un clima di incertezza riguardo ai beni trasferiti con le donazioni, in particolar modo per quanto concerne la compravendita immobiliare.
Con la riforma contenuta in legge di bilancio viene meno questa incertezza, a beneficio degli acquirenti che, quindi, possono acquistare dai donatari in assoluta sicurezza e, nondimeno, anche dell’intero mercato immobiliare.
Ciò non significa che agli eredi non sia riconosciuto il diritto a pretendere la quota di legittima, ma potranno farlo soltanto agendo in giudizio contro il donatario venditore, pretendendo un corrispettivo del valore del bene
Dunque, la riforma sulle donazioni si appresta ad avere un significativo impatto sul mercato immobiliare, poiché eliminerà i rischi legati all’azione di riduzione favorendo la sicurezza degli acquirenti e degli istituti di credito.
A tal uopo, appare legittimo sottolineare che è vera la circostanza secondo cui la riforma favorirà la circolazione degli immobili, un obbiettivo importante nella crescita economica del nostro Paese, ma è altrettanto vero che tale intervento rischia di restringere notevolmente i diritti dei legittimari.
Questi ultimi, infatti, non potranno più avanzare pretese sul bene, ma soltanto sul corrispettivo economico da chiedere al donatario.
Pertanto, nel caso in cui quest’ultimo sia insolvente, sarà necessario aprire una procedura di recupero crediti e, se il donatario dovesse risultare nullatenente, l’erede non avrebbe modo di recuperare né il bene né tantomeno il suo valore.
In definitiva, da un punto di vista tecnico la proposta del Governo riscrive l’articolo 563 del Codice civile, cancellando la norma sulle restituzioni a carico degli acquirenti.
Nella ipotetica versione modificata, fatta salva la norma sulla trascrizione della domanda, la riduzione della donazione non pregiudicherà i terzi ai quali il donatario ha alienato a titolo oneroso e non a titolo gratuito, i beni donati.
Il donatario, pertanto, dovrà compensare in denaro i legittimari sino alla concorrenza del valore della quota loro riservata.
Quest’ultimo sarà altresì obbligato a compensare in denaro i legittimari del conseguente minore valore dei beni nei limiti della quota di legittima, salva la norma sulla trascrizione della domanda.
In tal senso, la bozza di legge di bilancio 2024 modifica anche le regole sugli effetti della trascrizione nell’ambito delle domande di riduzione delle donazioni.
La sentenza che accorda la riduzione, difatti, non pregiudicherà i diritti dei terzi se acquistati in base a un atto trascritto o iscritto prima della domanda, purché l’acquisto sia stato a titolo oneroso.
Le regole modificate, se diventeranno legge, verranno applicate alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024.
In relazione alle successioni aperte prima, ai legittimari interessati all’azione per la restituzione, verrà fissato un termine di sei mesi con la finalità di notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Se successivamente ai sei mesi ciò non avverrà, verranno applicate alle successioni le norme modificate.

(Elda Panniello)

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